Fondo vittime della strada
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 giugno 1971, è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l’assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap, dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.
Massimali
L’intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro; precedentemente, a far data dall’11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro) cfr. art. 128 del D.lgs. n. 209/2005 così come modificato dal D.lgs. n.128/2007.
Tipologie di sinistri
- Ipotesi A – veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona) – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui;
- Ipotesi B – veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente) – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui;
- Ipotesi C – veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.