Risarcimento diretto

PAVONI & PARTNERS

Risarcimento diretto

L’indennizzo o risarcimento diretto è una procedura introdotta con il D.L. numero 223 del 4 luglio 2006 ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
Anche se non tutte le società assicurative aderiscono a suddetta normativa, come sancito dalla sentenza della Cort. Cost. n. 180/09, tutte le compagnie che rappresentiamo aderiscono al risarcimento diretto nelle modalità previste dall’Art. 149 Cod.Ass.ni.

Condizioni di applicabilità

Affinché il sinistro sia posto ad indennizzo secondo la procedura del risarcimento diretto, occorre che sia conforme a tutte le condizioni indicate:

  • Il sinistro deve sorgere tra 2 soli veicoli
  • I danni patiti sono stati causati da una collisione diretta tra i due mezzi
  • Entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o città del vaticano
  • Entrambi i veicoli devono essere identificati con targhe definitive o prova e regolarmente assicurati
  • Entrambe le compagnie devono aver aderito al risarcimento diretto
  • Nessuno di entrambi i veicoli deve essere una trattrice agricola

Procedura

Nella procedura del risarcimento diretto, la compagnia dell’assicurato avente ragione, detta mandante, si occuperà della gestione della pratica disponendo i vari incarici fiduciari ai periti, per la valutazione dei danni materiali, e all’occorrenza l’incarico a medici legali per la valutazione delle lesioni riportate nell’incidente.
Completate le valutazioni, la compagnia mandante provvederà al risarcimento dei danni patiti dal proprio assicurato e infine disporrà rivalsa nei confronti della compagnia debitrice.

Danni risarcibili

La procedura del risarcimento diretto, indennizza:

  • Tutti i danni subiti dal veicolo fino al raggiungimento del valore commerciale dello stesso
  • Gli oggetti danneggiati trasportati dal proprietario o conducente del mezzo
  • Le lesioni di lieve entità subite dal conducente ovvero tutte le lesioni che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente uguale o inferiore al 9%

Le lesioni del trasportato devono essere sempre risarcite, secondo l’art. 141 del codice delle assicurazioni, dalla compagnia del vettore (cioè la compagnia del veicolo sul quale era passeggero) indipendentemente dal grado di responsabilità del conducente e dalla gravità delle lesioni.

Per ulteriori informazioni, rivolgiti al nostro ufficio sinistri.

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